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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2002 39.2002.12

18 mars 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·214 mots·~1 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00012-13   dc/fz

Lugano 18 marzo 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 5 febbraio 2002 interposto da

__________, 

contro  

le decisioni del 18.1.02 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona    in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto 6.3.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 6.3.02 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate la precedenti decisioni qui impugnate;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che, comunque, anche il ricorrente, con scritto 13.3.02, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (V);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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