RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00012-13 dc/fz
Lugano 18 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 febbraio 2002 interposto da
__________,
contro
le decisioni del 18.1.02 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 6.3.02 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 6.3.02 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate la precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che, comunque, anche il ricorrente, con scritto 13.3.02, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo