Incarto n. 52.2006.282
Lugano 21 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di
RI 1 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 (n. 3877) del Consiglio di Stato, che ha accolto il gravame presentato dall'arch. CO 1, annullando la risoluzione 2 aprile 2006 con cui il CO 2 aveva rilasciato ai ricorrenti il permesso in sanatoria per la sistemazione di uno chalet (part. 83 RFD __________);
viste le risposte:
- 20 settembre 2006 del Dipartimento del territorio;
- 25 settembre 2006 dell'arch. CO 1;
- 26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 ottobre 2006 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che RI 1 sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della part. 83 RFD di __________ (zona R3), un fondo in pendenza su cui sorge uno chalet;
che il piano terra dell'edificio è collegato alla sottostante autorimessa da una scala esterna che si sviluppa lungo il confine con il fondo dell'arch. __________, qui resistente;
che nel 1982 la precedente proprietaria ha chiesto al municipio il permesso di ampliare di circa ottanta centimetri il terrazzo sporgente dalla facciata dell'edificio rivolta verso valle;
che il municipio ha approvato il progetto senza pubblicare la domanda di costruzione e senza notificarla al resistente;
che in epoca successiva la proprietaria ha abusivamente realizzato sotto il terrazzo un'ampia veranda in legno e plexiglas, collegandola con la scala esterna, a sua volta chiusa con dei pannelli in plastica ondulata;
che nel 1996 essa ha chiesto l'autorizzazione per chiudere il terrazzo con una seconda veranda in vetro; il municipio ha nuovamente accordato la licenza edilizia senza ulteriori formalità;
che, a seguito di un'istanza d'intervento presentata dal resistente al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 2 dicembre 2005 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di autorizzare tutti i suddetti interventi edilizi;
che alla domanda di costruzione si sono tempestivamente opposti l'arch. CO 1 e i Servizi generali del Dipartimento del territorio, che hanno contestato le opere dal profilo estetico e delle distanze dal confine;
che, sulla scorta dell'avviso espresso dalla commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN), l'autorità dipartimentale ha ritenuto che i manufatti in questione deturpassero il paesaggio, protetto in virtù del regolamento d'applicazione del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (RBN);
che, nonostante l'opposizione dipartimentale, il municipio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso richiesto;
che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso interposto dall'arch. CO 1 annullando in sostanza la risoluzione municipale, nella misura in cui autorizzava la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo;
che l'Esecutivo cantonale ha invece respinto il gravame, in quanto rivolto contro gli interventi eseguiti nel 1982 (ampliamento terrazzo) e nel 1996 (chiusura terrazzo), ritenuto che le relative autorizzazioni municipali fossero cresciute in giudicato;
che il Governo ha in sostanza reputato che il corpo ottenuto con la chiusura della scala esterna e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo non rispettasse le distanze dal confine;
che, richiamandosi al parere espresso dalla CBN, ha altresì giudicato che gli interventi in contestazione fossero deturpanti e violassero la legislazione cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio;
che contro il suddetto giudizio governativo RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga loro rilasciata la licenza edilizia richiesta;
che secondo i soccombenti l'opposizione sollevata dal vicino resistente sarebbe tardiva e non meriterebbe alcuna tutela; essi ammettono tuttavia espressamente l'inidoneità dei materiali impiegati per la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo;
che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio e l'arch. CO 1, questi con argomenti che verranno semmai esaminati nel seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 21 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che le prove invocate dai ricorrenti (sopralluogo, audizione testi) non sono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi necessari per l'emanazione del giudizio;
che la realtà dei luoghi emerge infatti eloquentemente dalla documentazione fotografica e dai piani versati agli atti;
che preliminarmente si osserva che oggetto del contendere sono soltanto la chiusura della scala esterna e la realizzazione della veranda sottostante il terrazzo;
che l'ampliamento del balcone e la realizzazione della veranda al piano superiore beneficiano infatti delle autorizzazioni rilasciate dal municipio nel 1982, rispettivamente nel 1996;
che il municipio non ha invero né pubblicato né notificato le relative domande di costruzione al vicino resistente;
che egli avrebbe però ragionevolmente dovuto opporsi ai suddetti interventi contestualmente alla loro realizzazione, avvenuta più di venti, rispettivamente di dieci anni or sono (cfr. sull'argomento Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 46 PAmm);
che l'opposizione sollevata nell'ambito della presente procedura edilizia è dunque improponibile siccome oltremodo tardiva;
che violando palesemente il disposto dell'art. 7 LE (cfr. sull'argomento anche STA 23.3.2004, inc. n. 52.2004.13, consid. 2.2. e rinvii), il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, malgrado il preavviso negativo espresso dell'autorità dipartimentale;
che il rinvio degli atti all'autorità comunale per nuova decisione nel senso indicato dal Dipartimento del territorio si tradurrebbe tuttavia in uno sterile esercizio procedurale;
che la legittimità dei controversi interventi edilizi viene pertanto esaminata qui di seguito, ritenuto che sulla questione si è peraltro già espresso anche il Consiglio di Stato;
che giusta l’art. 2 cpv. 2 DLBN, i paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di vista e di-rettamente mediante provvedimenti che ne impediscano le de-turpazioni evidenti; i paesaggi ed i panorami pittoreschi sono e-stese porzioni di territorio costituenti, nel loro insieme, valori ca-ratteristici dell’ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi insediamenti (art. 2 lett. d RBN);
che secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armo-nia e i lavori dell’ambiente circostante in genere;
che in concreto la CBN ha preavvisato negativamente gli interventi edilizi in contestazione ritenendo che essi hanno creato un'immagine di disordine qualificabile come deturpazione del paesaggio ai sensi del DLBN e del RBN;
che tali deduzioni non possono che essere condivise;
che esse non vengono messe in discussione nemmeno dai ricorrenti, i quali anzi ammettono che le opere fatte eseguire dai precedenti proprietari non sono certamente ideali dal punto di vista estetico;
che essi dichiarano addirittura senza mezzi termini di voler sostituire i materiali utilizzati per realizzare i controversi manufatti;
che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto confermando il giudizio impugnato, senza che sia necessario verificare se le opere in questione rispettino o meno le distanze dal confine;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
che non si assegnano ripetibili;
per questi motivi,
visti gli art. 7, 21 LE; 2 DLBN; 2, 3, RBN; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
; ; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario