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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2007 52.2006.282

21. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,329 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sistemazione di uno chalet in un comparto protetto

Volltext

Incarto n. 52.2006.282  

Lugano 21 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 22 agosto 2006 (n. 3877) del Consiglio di Stato, che ha accolto il gravame presentato dall'arch. CO 1, annullando la risoluzione 2 aprile 2006 con cui il CO 2 aveva rilasciato ai ricorrenti il permesso in sanatoria per la sistemazione di uno chalet (part. 83 RFD __________);

viste le risposte:

-    20 settembre 2006 del Dipartimento del territorio;

-    25 settembre 2006 dell'arch. CO 1;

-    26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

-    10 ottobre 2006 del CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1 sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della part. 83 RFD di __________ (zona R3), un fondo in pendenza su cui sorge uno chalet;

che il piano terra dell'edificio è collegato alla sottostante autorimessa da una scala esterna che si sviluppa lungo il confine con il fondo dell'arch. __________, qui resistente;

che nel 1982 la precedente proprietaria ha chiesto al municipio il permesso di ampliare di circa ottanta centimetri il terrazzo sporgente dalla facciata dell'edificio rivolta verso valle;

che il municipio ha approvato il progetto senza pubblicare la domanda di costruzione e senza notificarla al resistente;

che in epoca successiva la proprietaria ha abusivamente realizzato sotto il terrazzo un'ampia veranda in legno e plexiglas, collegandola con la scala esterna, a sua volta chiusa con dei pannelli in plastica ondulata;

che nel 1996 essa ha chiesto l'autorizzazione per chiudere il terrazzo con una seconda veranda in vetro; il municipio ha nuovamente accordato la licenza edilizia senza ulteriori formalità;

che, a seguito di un'istanza d'intervento presentata dal resistente al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 2 dicembre 2005 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di autorizzare tutti i suddetti interventi edilizi;

che alla domanda di costruzione si sono tempestivamente opposti l'arch. CO 1 e i Servizi generali del Dipartimento del territorio, che hanno contestato le opere dal profilo estetico e delle distanze dal confine;

che, sulla scorta dell'avviso espresso dalla commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN), l'autorità dipartimentale ha ritenuto che i manufatti in questione deturpassero il paesaggio, protetto in virtù del regolamento d'applicazione del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (RBN);

che, nonostante l'opposizione dipartimentale, il municipio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso richiesto;

che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso interposto dall'arch. CO 1 annullando in sostanza la risoluzione municipale, nella misura in cui autorizzava la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo;

che l'Esecutivo cantonale ha invece respinto il gravame, in quanto rivolto contro gli interventi eseguiti nel 1982 (ampliamento terrazzo) e nel 1996 (chiusura terrazzo), ritenuto che le relative autorizzazioni municipali fossero cresciute in giudicato;

che il Governo ha in sostanza reputato che il corpo ottenuto con la chiusura della scala esterna e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo non rispettasse le distanze dal confine;

che, richiamandosi al parere espresso dalla CBN, ha altresì giudicato che gli interventi in contestazione fossero deturpanti e violassero la legislazione cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio;

che contro il suddetto giudizio governativo RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga loro rilasciata la licenza edilizia richiesta;

che secondo i soccombenti l'opposizione sollevata dal vicino resistente sarebbe tardiva e non meriterebbe alcuna tutela; essi ammettono tuttavia espressamente l'inidoneità dei materiali impiegati per la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo;

che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio e l'arch. CO 1, questi con argomenti che verranno semmai esaminati nel seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 21 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe;

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che le prove invocate dai ricorrenti (sopralluogo, audizione testi) non sono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi necessari per l'emanazione del giudizio;

che la realtà dei luoghi emerge infatti eloquentemente dalla documentazione fotografica e dai piani versati agli atti;

che preliminarmente si osserva che oggetto del contendere sono soltanto la chiusura della scala esterna e la realizzazione della veranda sottostante il terrazzo;

che l'ampliamento del balcone e la realizzazione della veranda al piano superiore beneficiano infatti delle autorizzazioni rilasciate dal municipio nel 1982, rispettivamente nel 1996;

che il municipio non ha invero né pubblicato né notificato le relative domande di costruzione al vicino resistente;

che egli avrebbe però ragionevolmente dovuto opporsi ai suddetti interventi contestualmente alla loro realizzazione, avvenuta più di venti, rispettivamente di dieci anni or sono (cfr. sull'argomento Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 46 PAmm);

che l'opposizione sollevata nell'ambito della presente procedura edilizia è dunque improponibile siccome oltremodo tardiva;

che violando palesemente il disposto dell'art. 7 LE (cfr. sull'argomento anche STA 23.3.2004, inc. n. 52.2004.13, consid. 2.2. e rinvii), il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, malgrado il preavviso negativo espresso dell'autorità dipartimentale;

che il rinvio degli atti all'autorità comunale per nuova decisione nel senso indicato dal Dipartimento del territorio si tradurrebbe tuttavia in uno sterile esercizio procedurale;

che la legittimità dei controversi interventi edilizi viene pertanto esaminata qui di seguito, ritenuto che sulla questione si è peraltro già espresso anche il Consiglio di Stato;

che giusta l’art. 2 cpv. 2 DLBN, i paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di vista e di-rettamente mediante provvedimenti che ne impediscano le de-turpazioni evidenti; i paesaggi ed i panorami pittoreschi sono e-stese porzioni di territorio costituenti, nel loro insieme, valori ca-ratteristici dell’ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi insediamenti (art. 2 lett. d RBN);

che secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armo-nia e i lavori dell’ambiente circostante in genere;

che in concreto la CBN ha preavvisato negativamente gli interventi edilizi in contestazione ritenendo che essi hanno creato un'immagine di disordine qualificabile come deturpazione del paesaggio ai sensi del DLBN e del RBN;

che tali deduzioni non possono che essere condivise;

che esse non vengono messe in discussione nemmeno dai ricorrenti, i quali anzi ammettono che le opere fatte eseguire dai precedenti proprietari non sono certamente ideali dal punto di vista estetico;

che essi dichiarano addirittura senza mezzi termini di voler sostituire i materiali utilizzati per realizzare i controversi manufatti;

che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto confermando il giudizio impugnato, senza che sia necessario verificare se le opere in questione rispettino o meno le distanze dal confine;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;

che non si assegnano ripetibili;

per questi motivi,

visti gli art. 7, 21 LE; 2 DLBN; 2, 3, RBN; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti in solido.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    ; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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