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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2004.324

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·744 mots·~4 min·4

Résumé

Istanza di intervento per presunto utilizzo di fondi donati al comune

Texte intégral

Incarto n. 52.2004.324  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 settembre 2004 di

RI1  

contro  

la decisione 7 settembre 2004 (no. 3904) del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi l’istanza di intervento presentata dall’insorgente e la segnalazione del municipio di __________, in merito alle decisioni 17 giugno 2004 dell’assemblea comunale di __________;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con istanza di intervento 17 ottobre 2003 RI1 ha segnalato al Consiglio di Stato un presunto utilizzo improprio di fondi donati al comune di __________;

                                         che con decisione 20 aprile 2004 il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza, ha ordinato al municipio di regolarizzare la situazione venutasi a creare a seguito del mancato coinvolgimento dell’assemblea comunale nell’approvazione di due crediti d’investimento e nell’accettazione di donazioni ricevute dal comune di __________;

che il 17 giugno 2004 l’assemblea comunale di __________ ha accettato la donazione del comune di __________, approvato la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per la copertura dell’onorario dell’architetto che si era occupato della problematica dei “__________” e respinto la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per la copertura dei maggiori costi relativi alla sistemazione del ____________________;

che l’8 luglio 2004 il municipio ha segnalato all’autorità di vigilanza le decisioni assembleari 17 giugno 2004;

che con decisione 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza, ha ratificato la spesa d’investimento effettuata in relazione alla sistemazione del__________, essendo i lavori eseguiti e la fattura pagata; che ha inoltre ritenuto di non aprire una procedura disciplinare nei confronti dei membri del municipio;

che contro il predetto giudizio governativo, RI1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

Considerato,                  in diritto

                                         che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un’impugnativa l’autorità adita esamina d’ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi);

che, giusta l’art. 207 cpv. 1 LOC, le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili; che chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);

che per costante giurisprudenza, i provvedimenti resi dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso sui comuni sono deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui modificano, a scapito dell’insorgente, la situazione giuridica preesistente (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 15.2.2001 in re C.; STA 26.20.21001 in re M. e G.; STA 10.9.2004 in re P.);

che la lesione dei legittimi interessi deve pertanto derivare dalla decisione dell’autorità di vigilanza, non essendo sufficiente che la situazione denunciata tocchi il ricorrente nei suoi legittimi interessi;

che, nell’evenienza concreta, il governo si è limitato ad approvare la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per un ammontare di __________ e diffidare il municipio al rispetto delle competenze decisionali dell’assemblea comunale, prescindendo infine dall’infliggere sanzioni disciplinari ai membri del municipio;

che, la decisione governativa impugnata non modifica pertanto minimamente la situazione preesistente a discapito del ricorrente, causandogli – come è necessario – un pregiudizio diretto: che l’insorgente, che agisce a tutela di interessi generali, non è toccato dall’atto impugnato in maniera più grave e neppure diversamente da qualsiasi altro cittadino;

che, di conseguenza, la legittimazione attiva del ricorrente va negata ai sensi della precitata giurisprudenza e il ricorso dichiarato irricevibile;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art.  207 LOC; 3, 28, 48, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

Il presidente del                                                       La segretaria

Tribunale cantonale amministrativo

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