Incarto n. 52.2004.324
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 settembre 2004 di
RI1
contro
la decisione 7 settembre 2004 (no. 3904) del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi l’istanza di intervento presentata dall’insorgente e la segnalazione del municipio di __________, in merito alle decisioni 17 giugno 2004 dell’assemblea comunale di __________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con istanza di intervento 17 ottobre 2003 RI1 ha segnalato al Consiglio di Stato un presunto utilizzo improprio di fondi donati al comune di __________;
che con decisione 20 aprile 2004 il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza, ha ordinato al municipio di regolarizzare la situazione venutasi a creare a seguito del mancato coinvolgimento dell’assemblea comunale nell’approvazione di due crediti d’investimento e nell’accettazione di donazioni ricevute dal comune di __________;
che il 17 giugno 2004 l’assemblea comunale di __________ ha accettato la donazione del comune di __________, approvato la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per la copertura dell’onorario dell’architetto che si era occupato della problematica dei “__________” e respinto la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per la copertura dei maggiori costi relativi alla sistemazione del ____________________;
che l’8 luglio 2004 il municipio ha segnalato all’autorità di vigilanza le decisioni assembleari 17 giugno 2004;
che con decisione 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza, ha ratificato la spesa d’investimento effettuata in relazione alla sistemazione del__________, essendo i lavori eseguiti e la fattura pagata; che ha inoltre ritenuto di non aprire una procedura disciplinare nei confronti dei membri del municipio;
che contro il predetto giudizio governativo, RI1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
Considerato, in diritto
che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un’impugnativa l’autorità adita esamina d’ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi);
che, giusta l’art. 207 cpv. 1 LOC, le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili; che chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);
che per costante giurisprudenza, i provvedimenti resi dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso sui comuni sono deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui modificano, a scapito dell’insorgente, la situazione giuridica preesistente (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 15.2.2001 in re C.; STA 26.20.21001 in re M. e G.; STA 10.9.2004 in re P.);
che la lesione dei legittimi interessi deve pertanto derivare dalla decisione dell’autorità di vigilanza, non essendo sufficiente che la situazione denunciata tocchi il ricorrente nei suoi legittimi interessi;
che, nell’evenienza concreta, il governo si è limitato ad approvare la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per un ammontare di __________ e diffidare il municipio al rispetto delle competenze decisionali dell’assemblea comunale, prescindendo infine dall’infliggere sanzioni disciplinari ai membri del municipio;
che, la decisione governativa impugnata non modifica pertanto minimamente la situazione preesistente a discapito del ricorrente, causandogli – come è necessario – un pregiudizio diretto: che l’insorgente, che agisce a tutela di interessi generali, non è toccato dall’atto impugnato in maniera più grave e neppure diversamente da qualsiasi altro cittadino;
che, di conseguenza, la legittimazione attiva del ricorrente va negata ai sensi della precitata giurisprudenza e il ricorso dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 207 LOC; 3, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
Il presidente del La segretaria
Tribunale cantonale amministrativo