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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.06.2002 52.2002.185

11 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·445 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00185  

Lugano 11 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  3 maggio 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 17 aprile 2002 (RM 93/2002) del Comune di __________ con la quale delibera alla ditta __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione dello stabile al mapp. n. __________ RFD;

vista la risposta 15 maggio 2002 del municipio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che in esito a pubblico concorso (FU n. __________) il 17 aprile 2002 il municipio di __________ ha deliberato alla __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione dello stabile sito al mappale n. __________ RFD di __________;

che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, obiettando che il municipio di __________ era incorso in sede di valutazione dei criteri di aggiudicazione in un abuso di apprezzamento a scapito della propria offerta ed a favore di quella presentata da una ditta locale;

che invitato a prendere posizione sul ricorso il municipio ha comunicato che con risoluzione 13 maggio 2002, n. 119/2002, ha annullato la delibera;

che il Tribunale cantonale amministrativo ha intimato alle parti di prendere posizione sull'annullamento della delibera;

che la ricorrente, presone atto, ha chiesto lo stralcio del ricorso con protesta di spese e ripetibili, mentre che la __________ ha comunicato che non aveva osservazioni da formulare;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;

che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4);

che, seppur per motivi diversi, decidendo di annullare la delibera, il municipio ha in sostanza aderito alla domanda principale formulata dalla ricorrente;

che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto;

che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è privo d'oggetto.

                                   2.   Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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