Incarto n. 52.2002.00185
Lugano 11 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2002 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 aprile 2002 (RM 93/2002) del Comune di __________ con la quale delibera alla ditta __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione dello stabile al mapp. n. __________ RFD;
vista la risposta 15 maggio 2002 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in esito a pubblico concorso (FU n. __________) il 17 aprile 2002 il municipio di __________ ha deliberato alla __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione dello stabile sito al mappale n. __________ RFD di __________;
che contro questa decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, obiettando che il municipio di __________ era incorso in sede di valutazione dei criteri di aggiudicazione in un abuso di apprezzamento a scapito della propria offerta ed a favore di quella presentata da una ditta locale;
che invitato a prendere posizione sul ricorso il municipio ha comunicato che con risoluzione 13 maggio 2002, n. 119/2002, ha annullato la delibera;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha intimato alle parti di prendere posizione sull'annullamento della delibera;
che la ricorrente, presone atto, ha chiesto lo stralcio del ricorso con protesta di spese e ripetibili, mentre che la __________ ha comunicato che non aveva osservazioni da formulare;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione attiva della ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm, n. 4);
che, seppur per motivi diversi, decidendo di annullare la delibera, il municipio ha in sostanza aderito alla domanda principale formulata dalla ricorrente;
che il ricorso va quindi dichiarato privo d'oggetto;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che l'adesione al ricorso non permette invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario