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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.12.2001 52.2001.165

13 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·302 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00165

Lugano 13 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 maggio 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la risoluzione 24 aprile 2001, no. 1902, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 29 dicembre 2000 dell'insorgente avverso la decisione 18 dicembre 2000 del municipio di __________ con la quale gli intimava l'ordine di demolizione per la parte d'opera superante la quota di msm 374.20 abusivamente eseguita sul mapp. __________ di __________;

rilevato che in occasione dell'udienza 6 novembre 2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1.    La costruzione esistente viene demolita nell'angolo S-E e meglio come al progetto          dell'arch. __________ allegato.

2.     Il signor __________ verserà al municipio la somma di fr. 20'000.-- quale sanzione         pecuniaria.

3.     Il perfezionamento dell'accordo transattivo è subordinato all'assenza di opposizioni da parte degli opponenti alla licenza in sanatoria (__________, __________,                __________ e   __________).

         Il Tribunale cantonale amministrativo notificherà pertanto copia della presente pro-         posta transattiva anche agli opponenti in questione con assegnazione di un termi-  ne per presa di posizione.

4.     In caso di perfezionamento della transazione la causa verrà stralciata dai ruoli sen-         za spese e senza assegnazione di ripetibili di prima e di seconda istanza.";

ritenuto che nessun opponente ha manifestato il proprio dissenso alla transazione di cui sopra;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è evaso per intervenuta transazione.

                                         §.   Di conseguenza, la decisione 24 aprile 2001, no. 1902, del Consiglio di Stato, è annullata.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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