Incarto n. 52.2001.00165
Lugano 13 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 24 aprile 2001, no. 1902, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 29 dicembre 2000 dell'insorgente avverso la decisione 18 dicembre 2000 del municipio di __________ con la quale gli intimava l'ordine di demolizione per la parte d'opera superante la quota di msm 374.20 abusivamente eseguita sul mapp. __________ di __________;
rilevato che in occasione dell'udienza 6 novembre 2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. La costruzione esistente viene demolita nell'angolo S-E e meglio come al progetto dell'arch. __________ allegato.
2. Il signor __________ verserà al municipio la somma di fr. 20'000.-- quale sanzione pecuniaria.
3. Il perfezionamento dell'accordo transattivo è subordinato all'assenza di opposizioni da parte degli opponenti alla licenza in sanatoria (__________, __________, __________ e __________).
Il Tribunale cantonale amministrativo notificherà pertanto copia della presente pro- posta transattiva anche agli opponenti in questione con assegnazione di un termi- ne per presa di posizione.
4. In caso di perfezionamento della transazione la causa verrà stralciata dai ruoli sen- za spese e senza assegnazione di ripetibili di prima e di seconda istanza.";
ritenuto che nessun opponente ha manifestato il proprio dissenso alla transazione di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è evaso per intervenuta transazione.
§. Di conseguenza, la decisione 24 aprile 2001, no. 1902, del Consiglio di Stato, è annullata.
2. Non si preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario