Incarto n. 52.2000.00035
Lugano 6 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
vista l'istanza 29 maggio 2000 di
__________ __________ __________ e __________ __________ e __________ patr. da: avv. __________
chiedente la completazione della sentenza 19 maggio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo di cui all'art. 292 CPS;
viste le osservazioni 8 giugno 2000 della resistente __________;
ritenuto, in fatto
che nell'ambito di una vertenza edilizia fra le parti menzionate in epigrafe, __________ e liteconsorti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di vietare alla resistente in via provvisionale di far uso a scopo di deposito dei fondi di cui è proprietaria a __________ e degli impianti che vi ha istallato;
che con decisione 20 gennaio 2000 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;
che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dai comparenti, il 19 maggio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la predetta decisione facendo divieto alla __________ di utilizzare la gru fintanto che la sua installazione non fosse stata eventualmente autorizzata;
che il 29 maggio 2000 gli istanti hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di completare il predetto divieto con la comminatoria dell'art. 292 CPS come chiesto con il ricorso a questo tribunale;
che la __________ ha dichiarato di non opporsi alla completazione richiesta;
che quando in una decisione si riscontrino dispositivi incompleti, l'autorità, a richiesta di parte, provvede alla necessaria rettifica (art. 40 PAmm);
che nell'omesso abbinamento del divieto in oggetto alla comminatoria di cui all'art. 292 CPS è ravvisabile una lacuna del dispositivo;
che l'acquiescenza della resistente dispensa questo Tribunale da ulteriori motivazioni;
visto l'art. 40 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza il divieto d'uso di cui al dispositivo 1§ della sentenza 19 maggio 2000 è assortito alla comminatoria dell'art. 292 CPS, che recita:
"Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa".
2. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario