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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.11.2000 52.2000.35

November 6, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·373 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00035  

Lugano 6 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

vista l'istanza 29 maggio 2000 di

__________ __________ __________ e __________ __________ e __________ patr. da: avv. __________  

chiedente la completazione della sentenza 19 maggio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo di cui all'art. 292 CPS;  

viste le osservazioni 8 giugno 2000 della resistente __________;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nell'ambito di una vertenza edilizia fra le parti menzionate in epigrafe, __________ e liteconsorti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di vietare alla resistente in via provvisionale di far uso a scopo di deposito dei fondi di cui è proprietaria a __________ e degli impianti che vi ha istallato;

che con decisione 20 gennaio 2000 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;

che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dai comparenti, il 19 maggio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la predetta decisione facendo divieto alla __________ di utilizzare la gru fintanto che la sua installazione non fosse stata eventualmente autorizzata;

che il 29 maggio 2000 gli istanti hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di completare il predetto divieto con la comminatoria dell'art. 292 CPS come chiesto con il ricorso a questo tribunale;

che la __________ ha dichiarato di non opporsi alla completazione richiesta;

che quando in una decisione si riscontrino dispositivi incompleti, l'autorità, a richiesta di parte, provvede alla necessaria rettifica (art. 40 PAmm);

che nell'omesso abbinamento del divieto in oggetto alla comminatoria di cui all'art. 292 CPS è ravvisabile una lacuna del dispositivo;

che l'acquiescenza della resistente dispensa questo Tribunale da ulteriori motivazioni;

visto l'art. 40 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è accolta.

§.  Di conseguenza il divieto d'uso di cui al dispositivo 1§ della sentenza 19 maggio 2000 è assortito alla comminatoria dell'art. 292 CPS, che recita:

          "Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa".

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario