Incarto n. 81.2013.4 DA 5891/2012
Bellinzona 16 aprile 2013
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 5891/2012 del 13 dicembre 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per aver violato gravemente, il __________ a __________, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il veicolo __________ targato TI__________ alla velocità di 134 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
e propone, richiamato il decreto di accusa del 19 settembre 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, la condanna a valere quale pena unica secondo l’art. 46 cpv. 1 CP:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
rilevato che il difensore chiede che venga ridotto l’ammontare delle aliquote in considerazione della situazione economica dell’imputato e che la pena venga sospesa condizionalmente;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente, il __________ a __________, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il veicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 134 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1, richiamato il decreto di accusa del 19 settembre 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è condannato a valere quale pena unica secondo l’art. 46 cpv. 1 CP:
2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento).
2.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 2'700.- pena pecuniaria
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 3'100.- totale