Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.04.2013 81.2013.4

16. April 2013·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·620 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Circolare a 134 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 Km/h

Volltext

Incarto n. 81.2013.4 DA 5891/2012

Bellinzona 16 aprile 2013  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1          difeso da: DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 5891/2012 del 13 dicembre 2012;

preso atto                          che il   ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        infrazione grave alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente, il __________ a __________, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il veicolo __________ targato TI__________ alla velocità di 134 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

                                        e propone, richiamato il decreto di accusa del 19 settembre 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, la condanna a valere quale pena unica secondo l’art. 46 cpv. 1 CP:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90.

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato                              che il difensore chiede che venga ridotto l’ammontare delle aliquote in considerazione della situazione economica dell’imputato e che la pena venga sospesa condizionalmente;

richiamati                          gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente, il __________ a __________, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il veicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 134 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

                                 2.     Di conseguenza IM 1, richiamato il decreto di accusa del 19 settembre 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, è condannato a valere quale pena unica secondo l’art. 46 cpv. 1 CP:

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento).

                                               2.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1       

                                        -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

                                    fr.                         2'700.-          pena pecuniaria

                                    fr.                           200.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            200.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         3'100.-          totale

81.2013.4 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.04.2013 81.2013.4 — Swissrulings