Incarto n. 50.2005.7/KRM DA 2004/2003
Bellinzona 12 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 7 aprile 2005 da
IS 1
con la quale chiede la revoca dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 2004 del 14 giugno 2003;
preso atto che con osservazioni 18 aprile 2005 il CRTE 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questo giudice;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che con decreto di accusa del 14 giugno 2003 dell’allora CRTE 1, IS 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che il 20 maggio 2004 IS 1 ha contratto matrimonio in Kosovo con la cittadina svizzera __________, nata nel 1971 e domiciliata a __________;
che una precedente istanza del 2 giugno 2004 è stata respinta, perché presentata dalla moglie e perché non vi erano sufficienti elementi di giudizio;
che con l'istanza che ci occupa è chiesta nuovamente la revoca dell'espulsione per poter procedere al ricongiungimento famigliare, tenuto pure conto che la moglie sarebbe attualmente incinta;
che la Sost. Procuratore pubblico si rimette al giudizio del sottoscritto, osservando unicamente "che non sono state prodotte […] prove attestanti l’effettiva gravidanza della signora __________ ";
che il matrimonio è stato registrato in Svizzera il 13 settembre 2004;
che durante questi mesi di matrimonio i coniugi hanno avuto regolari contatti all’estero, tant’è che apparentemente la moglie è incinta;
che sono trascorsi quasi i due terzi della pena accessoria;
che di fronte alla nuova situazione, tenuto pure conto del tipo di reato commesso dall’istante, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell’espulsione per permettere il ricongiungimento famigliare;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP,
pronuncia: 1. In accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 con decreto di accusa 2004 del 14 giugno 2003 è revocata con effetto immediato.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.