Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.05.2005 50.2005.7

12. Mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·466 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

revoca espulsione

Volltext

Incarto n. 50.2005.7/KRM DA 2004/2003

Bellinzona 12 maggio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 7 aprile 2005 da

IS 1  

con la quale chiede             la revoca dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 2004 del 14 giugno 2003;

preso atto                          che con osservazioni 18 aprile 2005 il CRTE 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questo giudice;

letti ed esaminati gli atti;

considerato                        in fatto ed in diritto

                                         che con decreto di accusa del 14 giugno 2003 dell’allora CRTE 1, IS 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

                                         che il 20 maggio 2004 IS 1 ha contratto matrimonio in Kosovo con la cittadina svizzera __________, nata nel 1971 e domiciliata a __________;

                                         che una precedente istanza del 2 giugno 2004 è stata respinta, perché presentata dalla moglie e perché non vi erano sufficienti elementi di giudizio;

                                         che con l'istanza che ci occupa è chiesta nuovamente la revoca dell'espulsione per poter procedere al ricongiungimento famigliare, tenuto pure conto che la moglie sarebbe attualmente incinta;

                                         che la Sost. Procuratore pubblico si rimette al giudizio del sottoscritto, osservando unicamente "che non sono state prodotte […] prove attestanti l’effettiva gravidanza della signora __________ ";

                                         che il matrimonio è stato registrato in Svizzera il 13 settembre 2004;

                                         che durante questi mesi di matrimonio i coniugi hanno avuto regolari contatti all’estero, tant’è che apparentemente la moglie è incinta;

                                         che sono trascorsi quasi i due terzi della pena accessoria;

                                         che di fronte alla nuova situazione, tenuto pure conto del tipo di reato commesso dall’istante, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell’espulsione per permettere il ricongiungimento famigliare;

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP,

pronuncia:                1.     In accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 con decreto di accusa 2004 del 14 giugno 2003 è revocata con effetto immediato.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell’istante.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

50.2005.7 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.05.2005 50.2005.7 — Swissrulings