Incarto n. 50.2003.16/KRM DAC 306/2001
Bellinzona 18 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza __________ __________ 2003 da
__________ __________, __________.__________.__________, di __________ e __________ __________, nata a __________ /__________ (Distretto __________ __________), cittadina rumena, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, difesa da: Avv. __________ __________, __________ __________
mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ aprile 2001, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni __________ __________ 2003 il Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ ha formulato preavviso negativo alla revoca dell'espulsione;
letti ed esaminati gli atti;
sentito come teste il signor __________ __________;
richiamato l'incarto __________.__________.__________di questa Pretura penale, sfociato nella decisione negativa di revoca dell'espulsione del ____________________ 2003;
considerato
in fatto ed in diritto:
che con decreto di accusa ____________________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, ora coniugata __________, è stata dichiarata colpevole di falsità in certificati e di violazione della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che con decisione ____________________ 2003 è stata respinta un'istanza di revoca dell'espulsione, in sostanza perché la situazione non appariva chiara e non vi era sufficiente sicurezza che il matrimonio con il cittadino svizzero __________ __________ fosse stato celebrato con la reale intenzione di formare una famiglia in Svizzera;
che con l'istanza che ci occupa si chiede nuovamente la revoca dell'espulsione;
che il matrimonio è ora stato regolarmente confermato in Svizzera (cfr. doc. 2);
che il marito, sentito come teste, ha chiarito i punti che apparivano oscuri al momento del primo giudizio, concernenti il suo incontro con l'istante e il mantenimento della relazione durante la sua permanenza all'estero;
che il signor __________ ha pure confermato l'importanza che la moglie ha assunto per lui come compagna di vita e come aiuto a superare i suoi problemi di stabilità psichica descritti nel rapporto del dottor __________ agli atti (cfr. doc. 3);
che dall'insieme degli elementi agli atti emerge ora la serietà dell'unione e la volontà di formare un nucleo famigliare;
che nelle suddescritte circostanze, tenuto pure conto che la maggior parte della pena accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell'espulsione;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. In accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni inflitta a __________ __________, ora __________ con decreto di accusa __________ __________ 2001 è revocata con effetto immediato.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell'istante.
3. Intimazione a:
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, __________ __________, c/o __________ __________r, Via __________ __________, __________ __________ __________ Avv. __________ __________, Via __________ __________/Via __________, __________ __________, Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona, Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Taverne-Torricella
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.