Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.09.2003 50.2003.16

September 18, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·576 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 50.2003.16/KRM DAC 306/2001

Bellinzona 18 settembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza __________ __________ 2003 da

__________ __________, __________.__________.__________, di __________ e __________ __________, nata a __________ /__________ (Distretto __________ __________), cittadina rumena, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, difesa da: Avv. __________ __________, __________ __________  

mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ aprile 2001, cresciuto in giudicato;

preso atto che con osservazioni __________ __________ 2003 il Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ ha formulato preavviso negativo alla revoca dell'espulsione;

letti ed esaminati gli atti;

sentito come teste il signor __________ __________;

richiamato l'incarto __________.__________.__________di questa Pretura penale, sfociato nella decisione negativa di revoca dell'espulsione del ____________________ 2003;

considerato

in fatto ed in diritto:         

che                                    con decreto di accusa ____________________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, ora coniugata __________, è stata dichiarata colpevole di falsità in certificati e di violazione della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che                                    con decisione ____________________ 2003 è stata respinta un'istanza di revoca dell'espulsione, in sostanza perché la situazione non appariva chiara e non vi era sufficiente sicurezza che il matrimonio con il cittadino svizzero __________ __________ fosse stato celebrato con la reale intenzione di formare una famiglia in Svizzera;

che                                    con l'istanza che ci occupa si chiede nuovamente la revoca dell'espulsione;

che                                    il matrimonio è ora stato regolarmente confermato in Svizzera (cfr. doc. 2);

che                                    il marito, sentito come teste, ha chiarito i punti che apparivano oscuri al momento del primo giudizio, concernenti il suo incontro con l'istante e il mantenimento della relazione durante la sua permanenza all'estero;

che                                    il signor __________ ha pure confermato l'importanza che la moglie ha assunto per lui come compagna di vita e come aiuto a superare i suoi problemi di stabilità psichica descritti nel rapporto del dottor __________ agli atti (cfr. doc. 3);

che                                    dall'insieme degli elementi agli atti emerge ora la serietà dell'unione e la volontà di formare un nucleo famigliare;

che                                    nelle suddescritte circostanze, tenuto pure conto che la maggior parte della pena accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell'espulsione;

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP

pronuncia:                1.     In accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni inflitta a __________ __________, ora __________ con decreto di accusa __________ __________ 2001 è revocata con effetto immediato.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell'istante.

                                 3.     Intimazione a:

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, __________ __________, c/o __________ __________r, Via __________ __________, __________ __________ __________ Avv. __________ __________, Via __________ __________/Via __________, __________ __________, Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona, Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Taverne-Torricella  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

50.2003.16 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.09.2003 50.2003.16 — Swissrulings