Incarto n. 30.2003.341 ROC/MAM 28126/005
Bellinzona 5 febbraio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 ottobre 2003 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione __________.__________.2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni __________ 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione __________ 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia comunale della Città di __________, regolarmente intimato alla ricorrente, la quale non ha inoltrato osservazioni al riguardo) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa ammontante a fr. 100.- (cento), oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20.- (venti) e spese per complessivi fr. 10.- (dieci), per avere ella, in data __________ __________ 2003, in territorio di __________, località Via __________, circolando alla guida della vettura TI __________, impiegato un telefono senza dispositivo "mani libere". La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell'art. 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ è insorta con tempestivo ricorso __________ 2003, postulandone l'annullamento e facendo rilevare che il numero di targa della propria vettura (TI __________) non corrisponde a quello di cui alla decisione impugnata.
C. Con sue contro-osservazioni __________ 2003, l'Agt __________. __________ della Polizia Comunale di __________ ha rilevato, dopo attenta verifica, che le autovetture __________ __________ (TI __________) e __________ __________ (TI __________) risultavano entrambe immatricolate a nome della ricorrente.
D. Stante quanto precede, il competente Dipartimento, con sue osservazioni
__________ 2003, propone la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della sua decisione no. __________ /__________ del __________.2003.
considerato in diritto
1. La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto
o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS).
3. __________ __________, come detto, nega implicitamente di essere l'autore
dell'infrazione, per il solo fatto che il numero di targa della propria vettura non
corrisponderebbe a quello riportato nella decisione __________.2003. Quanto
precede è però stato manifestamente sconfessato dalle contro-osservazioni
dell'agente denunciante, il quale ha prodotto, in corso di procedura, la
necessaria documentazione dalla quale si evince con meridiana evidenza che
la ricorrente possedeva, al tempo della commessa infrazione, due vetture,
entrambe immatricolate a suo nome, segnatamente le automobili __________
(TI __________) e __________ (TI __________). Non solo. V’é di più.
Oltre a tale evidente constatazione, la ricorrente, infatti, non ha neppure mai del resto contestato l’infrazione in quanto tale, né, comunque, è stata in grado di
provare, o quantomeno rendere verosimile, il fatto che in data __________
2003, ella non si trovasse alla guida della vettura TI __________, e neppure ha
saputo indicare eventuali altre persone che avrebbero potuto, se del
caso, avere accesso alle chiavi della predetta __________, rimanendo
anzi, in questo contesto, del tutto silente ed inattiva.
4.Stante quanto precede, la totale mancanza di prove atta a corroborare la
versione sostenuta dalla ricorrente rende le giustificazioni da lei
addotte affatto credibili, questo Giudice giungendo pertanto all'intimo
convincimento che __________ __________ non possa essere prosciolta dall'addebito
mossole.
5. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Per il che, il ricorso va dunque respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, richiamati gli art. 31 cpv. 1, 90 Cifra 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso __________ 2003 di __________ __________, __________, è respinto.
§ Di conseguenza, la risoluzione no. __________ /__________ del __________ __________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, è integralmente confermata.
2. La tassa di giustizia in fr. 100.- (cento) e le spese per complessivi fr. 50.- (cinquanta), relative al presente giudizio, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro
30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, __________ __________, __________.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi