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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.02.2004 30.2003.341

5. Februar 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·841 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 30.2003.341 ROC/MAM 28126/005

Bellinzona 5 febbraio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 ottobre 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione __________.__________.2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni __________ 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione __________ 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia comunale della Città di __________, regolarmente intimato alla ricorrente, la quale non ha inoltrato osservazioni al riguardo) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa ammontante a fr. 100.- (cento), oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20.- (venti) e spese per complessivi fr. 10.- (dieci), per avere ella, in data __________ __________ 2003, in territorio di __________, località Via __________, circolando alla guida della vettura TI __________, impiegato un telefono senza dispositivo "mani libere". La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell'art. 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ è insorta con tempestivo ricorso __________ 2003, postulandone l'annullamento e facendo rilevare che il numero di targa della propria vettura (TI __________) non corrisponde a quello di cui alla decisione impugnata.

                                 C.     Con sue contro-osservazioni __________ 2003, l'Agt __________. __________ della Polizia Comunale di __________ ha rilevato, dopo attenta verifica, che le autovetture __________ __________ (TI __________) e __________ __________ (TI __________) risultavano entrambe immatricolate a nome della ricorrente.

                                 D.     Stante quanto precede, il competente Dipartimento, con sue osservazioni

                                         __________ 2003, propone la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della sua decisione no. __________ /__________ del __________.2003.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

                                        Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o

                                        nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto

                                        o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS).

                                3.     __________ __________, come detto, nega implicitamente di essere l'autore

                                        dell'infrazione, per il solo fatto che il numero di targa della propria vettura non

                                        corrisponderebbe a quello riportato nella decisione __________.2003. Quanto

                                        precede è però stato manifestamente sconfessato dalle contro-osservazioni

                                        dell'agente denunciante, il quale ha prodotto, in corso di procedura, la

                                        necessaria documentazione dalla quale si evince con meridiana evidenza che

                                        la ricorrente possedeva, al tempo della commessa infrazione, due vetture,

                                        entrambe immatricolate a suo nome, segnatamente le automobili __________

                                        (TI __________) e __________ (TI __________). Non solo. V’é di più.

                                        Oltre a tale evidente constatazione, la ricorrente, infatti, non ha neppure mai              del resto contestato l’infrazione in quanto tale, né, comunque, è stata in grado di

                                        provare, o quantomeno rendere verosimile, il fatto che in data __________

                                        2003, ella non si trovasse alla guida della vettura TI __________, e neppure ha

                                        saputo indicare eventuali altre persone che avrebbero potuto, se del

                                        caso, avere accesso alle chiavi della predetta __________, rimanendo

                                        anzi, in questo contesto, del tutto silente ed inattiva.

4.Stante quanto precede, la totale mancanza di prove atta a corroborare la

        versione sostenuta dalla ricorrente rende le giustificazioni da lei

                                        addotte affatto credibili, questo Giudice giungendo pertanto all'intimo

                                        convincimento che __________ __________ non possa essere prosciolta dall'addebito

                                        mossole.

                                 5.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Per il che, il ricorso va dunque respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                richiamati gli art. 31 cpv. 1,  90 Cifra 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso __________ 2003 di __________ __________, __________, è respinto.

                                  §     Di conseguenza, la risoluzione no. __________ /__________ del __________ __________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, è integralmente confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia in fr. 100.- (cento) e le spese per complessivi fr. 50.- (cinquanta), relative al presente giudizio, sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro

                                         30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, __________ __________, __________.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

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