Incarto n. 30.2003.295/pg 25243/005
Bellinzona 27 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con per statuire sul ricorso 6 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________,
contro
la decisione emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 22 agosto 2003, n. _________ /_________, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a _________ _________, _________, una multa di fr. 560.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
"alla guida del veicolo _________ ha circolato nell'abitato di _________ a velocità superante i 30 Km/h prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 59 Km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 56 Km/h."
Fatti accertati il 30 giugno 2003 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit. a ONC, 22 cpv.1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. Il Dipartimento delle istituzioni per contro si astiene dal formulare un giudizio.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr 26.10.1985).
L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,
entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle
contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria
dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili
conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la
velocità massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle
circostanze concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto
(DTF 123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).
3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità di 56 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando quindi di 26 km/h il limite di 30 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in
esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,
secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2
RALCStr.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi al Ministero pubblico.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit. a ONC, 22 cpv.1 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione _________ 2003, n° _________ /_________, del Dipartimento delle Istituzioni è annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________, _________ _________, _________, Ministero pubblico, _________
Il presidente: Il cancelliere: