Incarto n. 10.2011.6 DA 5423/2010
Bellinzona 22 giugno 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di danneggiamento di lieve entità
per avere, a __________ in data __________ 2010, intenzionalmente danneggiato lo spoiler laterale sinistro (minigonna) della vettura Seat Leon di proprietà di CIVI 1, colpendolo, come da lui ammesso, con un calcio dove esisteva già una crepa lunga circa 5 cm (danno non quantificato dalla parte lesa);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144, richiamato l'art. 172ter CP;
perseguito con decreto d’accusa del 2 dicembre 2010 n. 5423/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di CHF 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- e delle spese giudiziarie di CHF 50.-.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 dicembre 2010 dalla sola CIVI 1, costituitasi parte civile;
indetto il pubblico dibattimento, al quale è presente l’accusato;
sentito l'accusato, il quale non si oppone a che venga confermato il decreto di accusa, rilevando tuttavia che la parte civile non solo non ha comprovato il danno effettivo nel suo importo, ma nemmeno che l’accusato stesso possa essere chiamato quale solo responsabile;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento di lieve entità per i fatti decritti nel decreto d’accusa a suo carico.
1.1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena.
2. Se - e in quale misura - devono essere riconosciute le pretese avanzate dalla parte civile.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt 47, 106, 144, 172ter CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di danneggiamento di lieve entità (artt. 144 cpv. 1 e 172ter CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 5423/2010 del 2 dicembre 2010;
condanna ACCU 1
alla multa di CHF 100.- (cento), ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le proprie pretese;
assegna le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 600.- (seicento) con motivazione scritta e di CHF 200.- (duecento) senza motivazione scritta, a carico del condannato nella misura di CHF 100.- (cento) e a carico della parte civile per la rimanenza;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 nella misura di CHF 100.- a titolo di multa, di CHF 50.- a titolo di tassa di giustizia e di CHF 50.- a titolo di spese giudiziarie;
a carico di CIVI 1 nella misura di CHF 50.- a titolo di tassa di giustizia (aumentata a CHF 450.- in caso di motivazione scritta) e di CHF 50.- a titolo di spese giudiziarie
CHF 100.- multa
CHF 100.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale