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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.06.2012 10.2011.6

June 22, 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·640 words·~3 min·3

Summary

Intenzionalmente danneggiato lo spoiler laterale sinistro di una vettura

Full text

Incarto n. 10.2011.6 DA 5423/2010

Bellinzona 22 giugno 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1        ,  

prevenuto colpevole di         danneggiamento di lieve entità

                                        per avere, a __________ in data __________ 2010, intenzionalmente danneggiato lo spoiler laterale sinistro (minigonna) della vettura Seat Leon di proprietà di CIVI 1, colpendolo, come da lui ammesso, con un calcio dove esisteva già una crepa lunga circa 5 cm (danno non quantificato dalla parte lesa);

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 144, richiamato l'art. 172ter CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 dicembre 2010 n. 5423/2010 del  AINQ 1  che propone la condanna:

                                    1.  Alla multa di CHF 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- e delle spese giudiziarie di CHF 50.-.

                                    3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 dicembre 2010 dalla sola CIVI 1, costituitasi parte civile;

indetto                               il pubblico dibattimento, al quale è presente l’accusato;

sentito                               l'accusato, il quale non si oppone a che venga confermato il decreto di accusa, rilevando tuttavia che la parte civile non solo non ha comprovato il danno effettivo nel suo importo, ma nemmeno che l’accusato stesso possa essere chiamato quale solo responsabile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento di lieve entità per i fatti decritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                       1.1.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena.

                                    2.  Se - e in quale misura - devono essere riconosciute le pretese avanzate dalla parte civile.

3.    A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt 47, 106, 144, 172ter CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                      ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di danneggiamento di lieve entità (artt. 144 cpv. 1 e 172ter CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 5423/2010 del 2 dicembre 2010;

condanna                        ACCU 1

                                        alla multa di CHF 100.- (cento), ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

rinvia                               la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le proprie pretese;

assegna                           le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 600.- (seicento) con motivazione scritta e di CHF 200.- (duecento) senza motivazione scritta, a carico del condannato nella misura di CHF 100.- (cento) e a carico della parte civile per la rimanenza;

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

                                           Sezione della popolazione, Bellinzona

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 nella misura di CHF 100.- a titolo di multa, di CHF 50.- a titolo di tassa di giustizia e di CHF 50.- a titolo di spese giudiziarie;

                                        a carico di CIVI 1 nella misura di CHF 50.- a titolo di tassa di giustizia (aumentata a CHF 450.- in caso di motivazione scritta) e di CHF 50.- a titolo di spese giudiziarie

                                        CHF                   100.-          multa

                                        CHF                   100.-          tassa di giustizia senza motivazione

                                        CHF                   100.-          spese giudiziarie                                              

                                        CHF                   300.-          totale

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