Incarto n. 10.2010.64 349/2010
Bellinzona 21 dicembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulle protezione delle acque, negligenza,
per avere, il 24 luglio 2009, a __________, illecitamente lasciato infiltrare nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento
e meglio per avere, agendo quale responsabile della produzione per conto della ditta __________, operante presso il cantiere __________ portale n. __________, e quindi in qualità anche di responsabile della gestione e dello smaltimento delle acque, consentendo, per negligenza, che sedimi composti d’acqua e sostanza cementizia provenienti dal portale della galleria, andassero ad intasare un canale di smaltimento, provocando la tracimazione dei liquidi che andavano ad infiltrarsi in un pozzetto e da qui inquinando il corso d’acqua “__________” situazione che, a sua volta, comportava la morte di 45 trote fario, 55 varioni e qualche esemplare di tritone;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 70 cpv. 2 LPAc;
perseguito con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 349/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- corrispondente a 15 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al risarcimento allo CIVI 1, , , dell’importo di fr. 2’203.80 per i danni alla fauna ittica e per le spese sopportate.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato ed all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale ha contestato i fatti ed ha chiesto il proscioglimento del suo assistito. A quest’ultimo non può essere imputata alcuna negligenza né cosciente, né incosciente, ritenuto che come avesse messo in atto tutto quanto possibile e prevedibile per evitare le infiltrazioni e che non era assolutamente a conoscenza, né poteva sapere, che il canale che esce dalla griglia fosse collegato al riale “__________”. In effetti i piani consegnatigli dal committente non indicavano il canale che collegava la griglia al riale, ma solo un canale di deflusso verso __________ che probabilmente finiva nella fognatura. Probabilmente le responsabilità sono da ricercare nella committenza che ha fornito piani errati;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per negligenza, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 6, 70 cpv. 2 LPAc; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per negligenza, art. 70 cpv. 2 LPAc,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 349/2010 del 25 gennaio 2010;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 290.00 testi
fr. 490.00 totale