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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.12.2010 10.2010.64

21. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·778 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Lasciare infiltrare nelle acque sostanze inquinanti, per negligenza

Volltext

Incarto n. 10.2010.64 349/2010

Bellinzona 21 dicembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sulle protezione delle acque, negligenza,

                                        per avere, il 24 luglio 2009, a __________, illecitamente lasciato infiltrare nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento

                                        e meglio per avere, agendo quale responsabile della produzione per conto della ditta __________, operante presso il cantiere __________ portale n. __________, e quindi in qualità anche di responsabile della gestione e dello smaltimento delle acque, consentendo, per negligenza, che sedimi composti d’acqua e sostanza cementizia provenienti dal portale della galleria, andassero ad intasare un canale di smaltimento, provocando la tracimazione dei liquidi che andavano ad infiltrarsi in un pozzetto e da qui inquinando il corso d’acqua “__________” situazione che, a sua volta, comportava la morte di 45 trote fario, 55 varioni e qualche esemplare di tritone;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 70 cpv. 2 LPAc;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 349/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- corrispondente a 15 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al risarcimento allo CIVI 1, , , dell’importo di fr. 2’203.80 per i danni alla fauna ittica e per le spese sopportate.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 21 dicembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale ha contestato i fatti ed ha chiesto il proscioglimento del suo assistito. A quest’ultimo non può essere imputata alcuna negligenza né cosciente, né incosciente, ritenuto che come avesse messo in atto tutto quanto possibile e prevedibile per evitare le infiltrazioni e che non era assolutamente a conoscenza, né poteva sapere, che il canale che esce dalla griglia fosse collegato al riale “__________”. In effetti i piani consegnatigli dal committente non indicavano il canale che collegava la griglia al riale, ma solo un canale di deflusso verso __________ che probabilmente finiva nella fognatura. Probabilmente le responsabilità sono da ricercare nella committenza che ha fornito piani errati;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per negligenza, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 6, 70 cpv. 2 LPAc; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per negligenza, art. 70 cpv. 2 LPAc,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 349/2010 del 25 gennaio 2010;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       290.00       testi                      

                                        fr.                      490.00       totale

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