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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.12.2010 10.2010.38

10 décembre 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·861 mots·~4 min·3

Résumé

Condurre l'autovettura essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.14 grammi per mille) malgrado le precedenti condanne per il medesimo reato

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.38 DA 262/2010

Bellinzona 10 dicembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difensore,. DI 1,)  

prevenuto colpevole di        guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.14 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 (alcolemia: 1.36 grammi per mille) e nel 2006 (alcolemia: 0.82 grammi per mille) per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 262/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7’200.-.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                        4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        5. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna per complessivi fr. 6'300.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CPS).

                                        6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2010;

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato assistito dal suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede che l’accusato possa effettuare lavori di pubblica utilità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  l’accusato deve essere ritenuto colpevole o meno di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa?

                                    2.  in caso affermativo quale deve essere la pena?

                                    3.  deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2006?

                                    4.  deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.—(settanta) per complessivi fr. 6'300.—(seimilatrecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2007?

                                    5.  chi paga le tasse e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 91 cpv. 1 LCStr, 34 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 262/2010 del 25 gennaio 2010.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad 1 aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a 1 giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2006; ma

prolunga                         il periodo di prova di 2 (due) anni;

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) per complessivi fr. 6'300.-- (seimilatrecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta);

carica                               all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Sezione della circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     6'300.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                    6'900.00       totale

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