Incarto n. 10.2010.38 DA 262/2010
Bellinzona 10 dicembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difensore,. DI 1,)
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.14 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 (alcolemia: 1.36 grammi per mille) e nel 2006 (alcolemia: 0.82 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 262/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 7’200.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna per complessivi fr. 6'300.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il __________2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2010;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato assistito dal suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che l’accusato possa effettuare lavori di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. l’accusato deve essere ritenuto colpevole o meno di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2. in caso affermativo quale deve essere la pena?
3. deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2006?
4. deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.—(settanta) per complessivi fr. 6'300.—(seimilatrecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2007?
5. chi paga le tasse e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr, 34 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 262/2010 del 25 gennaio 2010.
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 300 (trecento) ore;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che 4 ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad 1 aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a 1 giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2006; ma
prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni;
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) per complessivi fr. 6'300.-- (seimilatrecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta);
carica all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 6'300.00 pena pecuniaria
fr. 250.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 6'900.00 totale