Incarto n. 10.2009.76 DA 313/2009
Bellinzona 6 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________ il 30 maggio 2008, intenzionalmente trattenuto per il collo CIVI 1, senza tuttavia cagionarle un significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 313/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 6 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 3 CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CPS);
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale, evidenziando il tipo di lesioni subite, chiede che l’imputato venga condannato per il titolo di reato di lesioni semplici e non per quello di vie di fatto, non opponendosi ad un’eventuale attenuazione della pena in applicazione dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS. Ella postula inoltre la condanna del prevenuto al risarcimento dell’importo complessivo di fr. 4'332.05, di cui fr. 1'000.-- a titolo di torto morale e fr. 3’332.05 per le spese legali, e meglio come illustrato nell’istanza di risarcimento prodotta;
sentito l'accusato, il quale si rimette al giudizio di questa Corte sia per quanto concerne la punibilità, la qualifica giuridica dell’eventuale reato e l’eventuale pena, sia per le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto, rispettivamente di lesioni semplici, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.1. Trattasi di un caso di poca gravità ex art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna, oppure devono essere rinviate al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48a, 123, 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 313/2009 del 26 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 750.-- a titolo di risarcimento per le spese di patrocinio (art. 266 CPP);
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
respinge le pretese di risarcimento del torto morale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale