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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.10.2009 10.2009.76

6. Oktober 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·788 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Trattenere intenzionalmente per il collo una persona

Volltext

Incarto n. 10.2009.76 DA 313/2009

Bellinzona 6 ottobre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         vie di fatto,

                                        per avere, a __________ il 30 maggio 2008, intenzionalmente trattenuto per il collo CIVI 1, senza tuttavia cagionarle un significativo danno al corpo o alla salute;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 313/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 febbraio 2009 dalla parte civile;

indetto                               il dibattimento 6 ottobre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

prospettata                        all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 3 CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CPS);

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale, evidenziando il tipo di lesioni subite, chiede che l’imputato venga condannato per il titolo di reato di lesioni semplici e non per quello di vie di fatto, non opponendosi ad un’eventuale attenuazione della pena in applicazione dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS. Ella postula inoltre la condanna del prevenuto al risarcimento dell’importo complessivo di fr. 4'332.05, di cui fr. 1'000.-- a titolo di torto morale e fr. 3’332.05 per le spese legali, e meglio come illustrato nell’istanza di risarcimento prodotta;

sentito                               l'accusato, il quale si rimette al giudizio di questa Corte sia per quanto concerne la punibilità, la qualifica giuridica dell’eventuale reato e l’eventuale pena, sia per le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di vie di fatto, rispettivamente di lesioni semplici, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        1.1.  Trattasi di un caso di poca gravità ex art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna, oppure devono essere rinviate al competente foro civile?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 48a, 123, 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 313/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.-- (quaranta), per un totale di fr. 400.-- (quattrocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 750.-- a titolo di risarcimento per le spese di patrocinio (art. 266 CPP);

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

respinge                           le pretese di risarcimento del torto morale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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