Incarto n. 10.2009.68 DA 129/2009
Bellinzona 8 luglio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 rappr. dal tutore: TU 1
prevenuta colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere,
dal 25 luglio 2007, a __________ omettendo di dare seguito all'ordine di inabitabilità dell'appartamento sito al primo piano dello stabile mappale n. __________ di __________ di proprietà di __________ ossia continuando ad abitarvi malgrado l'ingiunzione di lasciarlo immediatamente impartito dal Municipio di __________ il 24 luglio 2007,
dal marzo 2008 a __________, omettendo di dare seguito al divieto di tenuta di animali emanato il 29 febbraio 2008 dall'Ufficio del veterinario cantonale,
non ottemperato ad un ordine a lei impartito da un'autorità competente;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 129/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
ed inoltre 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 gennaio 2009; dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 luglio 2009, al quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei tutore, oltre al rappresentante dell’Ufficio del veterinario cantonale nella veste di parte lesa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che dichiara di voler effettuare un lavoro di pubblica utilità piuttosto che pagare una multa o andare in prigione;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusata autrice colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 107 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 129/2009 del 19 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 4 (quattro) ore;
§ ACCU 1 è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale