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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.07.2009 10.2009.68

July 8, 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·595 words·~3 min·4

Summary

Occupare un appartamento nonostante l'ordine di inabilità dello stesso tenendovi anche degli animali nonostante il decreto di divieto emanato dall'Ufficio del veterinario cantonale

Full text

Incarto n. 10.2009.68 DA 129/2009

Bellinzona 8 luglio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 rappr. dal tutore: TU 1

prevenuta colpevole di         ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                        per avere,

dal 25 luglio 2007, a __________ omettendo di dare seguito all'ordine di inabitabilità dell'appartamento sito al primo piano dello stabile mappale n. __________ di __________ di proprietà di __________ ossia continuando ad abitarvi malgrado l'ingiunzione di lasciarlo immediatamente impartito dal Municipio di __________ il 24 luglio 2007,

dal marzo 2008 a __________, omettendo di dare seguito al divieto di tenuta di animali emanato il 29 febbraio 2008 dall'Ufficio del veterinario cantonale,

                                        non ottemperato ad un ordine a lei impartito da un'autorità competente;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 292 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 19 gennaio 2009 n. 129/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

ed inoltre                    3.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 gennaio 2009; dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 luglio 2009, al quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei tutore, oltre al rappresentante dell’Ufficio del veterinario cantonale nella veste di parte lesa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che dichiara di voler effettuare un lavoro di pubblica utilità piuttosto che pagare una multa o andare in prigione;

sentito                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusata autrice colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

                                 3.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 107 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 129/2009 del 19 gennaio 2009;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     al lavoro di pubblica utilità di 4 (quattro) ore;

                                  §     ACCU 1 è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.00;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      100.00       totale

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