Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.11.2009 10.2009.254

5 novembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,062 mots·~5 min·4

Résumé

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 1.10 - max 1.63), recidivo

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.254 DA 1911/2009

Bellinzona 5 novembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per avere, a __________, il 22 febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. DA 1911/2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 13'500.- (tredicimalecinquecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta). 2. Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. 4. Alla revoca del beneificio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 2.07.2004.

Ed inoltre                           5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 5 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale rileva come la pena proposta dal Procuratore pubblico sia estremamente severa, vista anche la difficile situazione economica dell’accusato; egli riconosce tuttavia, rammaricandosene, che non avrebbe dovuto, quella mattina, mettersi alla guida della sua autovettura dopo aver bevuto due birrini. L’imputato percepisce un reddito mensile medio di fr. 3'000.- con cui deve far fronte agli oneri ipotecari dell’abitazione, alle spese connesse alla proprietà, al debito mantenimento delle figlie __________ e __________ nate in costanza di matrimonio, così come ad un contributo alimentare per la terza figlia Alisa, nata da una successiva relazione; a ciò vanno aggiunti i debiti contratti negli scorsi anni nei confronti dello Stato a titolo di contributi alimentari anticipati da parte dell’Ufficio del sostegno sociale per le figlie __________ e __________. Per queste ragioni chiede una riduzione della pena pecuniaria ad un massimo di 60 aliquote da fr. 30.- ciascuna, sospese condizionalmente . Nel caso in cui venisse per contro inflitta una pena pecuniaria senza sospensione condizionale, chiede l’annullamento della multa; viceversa chiede che gli venga imposta una multa massima di fr. 500.-.

                                        Da ultimo, postula la non revoca della sospensione condizionale della pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale in data 02.07.2004, poiché in contrasto con la giurisprudenza di questa stessa corte (cfr. Sentenza Pretura penale 5 aprile 2008, inc. n. __________, consid. 22) ed inoltre rischierebbe di aggravare la situazione personale ed economica dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1, autore colpevole di:

                              1.1.     guida in stato di inattitudine,

                                        per avere,

                                        a __________, il 22 febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato;

2.In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

                                 4.     Deve essere pronunciata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 02.07.2004?

                                 5.     Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                             ACCU 1,

                                        autore colpevole di

                                        guida in stato di inattitudine,

                                        per avere, a _______ , il 22 febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata ________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato.

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);

                                        1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 02.07.2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

Comunica                          che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della circolazione, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     2'400.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie                   

                                        fr.                    3'100.00       totale

10.2009.254 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.11.2009 10.2009.254 — Swissrulings