Incarto n. 10.2009.254 DA 1911/2009
Bellinzona 5 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, il 22 febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. DA 1911/2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 13'500.- (tredicimalecinquecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta). 2. Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. 4. Alla revoca del beneificio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 2.07.2004.
Ed inoltre 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva come la pena proposta dal Procuratore pubblico sia estremamente severa, vista anche la difficile situazione economica dell’accusato; egli riconosce tuttavia, rammaricandosene, che non avrebbe dovuto, quella mattina, mettersi alla guida della sua autovettura dopo aver bevuto due birrini. L’imputato percepisce un reddito mensile medio di fr. 3'000.- con cui deve far fronte agli oneri ipotecari dell’abitazione, alle spese connesse alla proprietà, al debito mantenimento delle figlie __________ e __________ nate in costanza di matrimonio, così come ad un contributo alimentare per la terza figlia Alisa, nata da una successiva relazione; a ciò vanno aggiunti i debiti contratti negli scorsi anni nei confronti dello Stato a titolo di contributi alimentari anticipati da parte dell’Ufficio del sostegno sociale per le figlie __________ e __________. Per queste ragioni chiede una riduzione della pena pecuniaria ad un massimo di 60 aliquote da fr. 30.- ciascuna, sospese condizionalmente . Nel caso in cui venisse per contro inflitta una pena pecuniaria senza sospensione condizionale, chiede l’annullamento della multa; viceversa chiede che gli venga imposta una multa massima di fr. 500.-.
Da ultimo, postula la non revoca della sospensione condizionale della pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale in data 02.07.2004, poiché in contrasto con la giurisprudenza di questa stessa corte (cfr. Sentenza Pretura penale 5 aprile 2008, inc. n. __________, consid. 22) ed inoltre rischierebbe di aggravare la situazione personale ed economica dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, autore colpevole di:
1.1. guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________, il 22 febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato;
2.In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
4. Deve essere pronunciata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 02.07.2004?
5. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine,
per avere, a _______ , il 22 febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata ________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 02.07.2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'400.00 pena pecuniaria
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 3'100.00 totale