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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2009 10.2008.533

4 mai 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·757 mots·~4 min·3

Résumé

Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dall'Autorità amministrativa

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.533 DA 4846/2008

Bellinzona 4 maggio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefano Devrel in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di        guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                        per aver condotto l’autovettura Mitsubishi targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4846/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (cento).

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2008;

indetto                               il dibattimento in data 4 maggio 2009, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede una riduzione della pena e la concessione del beneficio della condizionale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

   1.  è l’accusato colpevole per guida senza licenza di condurre nonostante la revoca per i fatti descritti nel DA a suo carico?

2.      è dato un caso di errore sui fatti?

3.      è dato un caso d’errore di diritto?

4.in caso di responso affermativo o negativo ai quesiti che precedono, quale deve essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente?

5.      può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________?

6.      deve essere pronunciata una pena complessiva?

7.      Devono essere riconosciute ripetibili?

8.      A chi vanno accollate le tasse e le spese di giudizio?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4846/2008 del 15 dicembre 2008;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di fr. 60.-(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.-(quaranta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.-(cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Non revoca                     il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

Non si assegnano              ripetibili.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      900.00       totale

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