Incarto n. 10.2008.533 DA 4846/2008
Bellinzona 4 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefano Devrel in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura Mitsubishi targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4846/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (cento).
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 4 maggio 2009, al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una riduzione della pena e la concessione del beneficio della condizionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. è l’accusato colpevole per guida senza licenza di condurre nonostante la revoca per i fatti descritti nel DA a suo carico?
2. è dato un caso di errore sui fatti?
3. è dato un caso d’errore di diritto?
4.in caso di responso affermativo o negativo ai quesiti che precedono, quale deve essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente?
5. può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________?
6. deve essere pronunciata una pena complessiva?
7. Devono essere riconosciute ripetibili?
8. A chi vanno accollate le tasse e le spese di giudizio?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4846/2008 del 15 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di fr. 60.-(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.-(quaranta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. alla multa di fr. 500.-(cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
Non si assegnano ripetibili.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 900.00 totale