Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.10.2008 10.2008.153

10 octobre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·513 mots·~3 min·3

Résumé

Favorire il soggiorno illegale di una cittadina cinese ospitandola al proprio domicilio

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.153 DA 1348/2008

Bellinzona 10 ottobre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________, nel periodo aprile 2006 sino a dicembre 2007, ospitando presso il suo appartamento la cittadina cinese __________, nonché provvedendo alle sue spese, favorito il di lei soggiorno illegale;

fatti avvenuti                       riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1348/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 60.- (sessanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 10 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1348/2008 del 7 aprile 2008.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.      

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      200.00       totale

10.2008.153 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.10.2008 10.2008.153 — Swissrulings