Incarto n. 10.2008.153 DA 1348/2008
Bellinzona 10 ottobre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel periodo aprile 2006 sino a dicembre 2007, ospitando presso il suo appartamento la cittadina cinese __________, nonché provvedendo alle sue spese, favorito il di lei soggiorno illegale;
fatti avvenuti riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 1348/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 60.- (sessanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1348/2008 del 7 aprile 2008.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale