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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.10.2007 10.2007.99

2 octobre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·498 mots·~2 min·5

Résumé

Dare una lieve spinta ad una persona appoggiandole le mani sul petto

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.99 DA 402/2007

Bellinzona 2 ottobre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         vie di fatto,

                                        per avere, in data 25 maggio 2006, all’interno della discoteca __________ di __________, appoggiandogli le mani sul petto e spintonandolo, commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 febbraio 2007 n. 402/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale rilevando il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      500.00       totale

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