LESA 1
Incarto n. 10.2007.99 DA 402/2007
Bellinzona 2 ottobre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, in data 25 maggio 2006, all’interno della discoteca __________ di __________, appoggiandogli le mani sul petto e spintonandolo, commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 febbraio 2007 n. 402/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rilevando il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale