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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.12.2007 10.2007.253

21 décembre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·750 mots·~4 min·6

Résumé

Vendere e consumare bolas di cocaina

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.253  DA 1865/2007

Bellinzona 21 dicembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.    infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre località del Cantone Ticino dal __________ al __________ __________, venduto ad una donna una bolas di cocaina da gr. 1 a fr. 100.- ed un quantitativo imprecisato di cocaina, per un guadagno complessivo di almeno fr. 1'440.-, a persone rimaste sconosciute;

                                 2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, nel periodo menzionato al punto 1, consumato in località imprecisate in Svizzera, un quantitativo imprecisato di marijuana;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 giugno 2007 n. 1865/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 900.00 (novecento), corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 1'440.00 quale illecito profitto provento della vendita di sostanze stupefacenti (art. 71 CP).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                    5.    Ordina la confisca di un telefono cellulare "Nokia" con scheda SIM sequestrato dalla Polizia all'accusato (art. 69 o 70 CP).

                                 6.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 giugno 2007;

indetto                               il dibattimento in data 21 dicembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     L’imputato è autore colpevole di:

                               1.1.    infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                               1.2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti?

2.In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 19 cifra 1, 19a LStup; 42 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione e contravvenzione alla LFStup per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

                                             §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  alla devoluzione allo Stato dell’importo di fr. 1'443.-- quale illecito profitto provento dalla vendita di sostanze stupefacenti (art. 71 CP).

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordina                              la confisca del telefono cellulare “Nokia” con scheda SIM sequestrato dalla Polizia all’accusato e ne ordina la distruzione;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                             sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                    200.--            multa

                                        fr.                    150.--            tassa di giustizia

                                        fr.                    150.--            spese giudiziarie

                                        fr.                   500.--            totale

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