Incarto n. 10.2006.86 DA 492/2006
Bellinzona 19 luglio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.25 max. 1.90 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 - max. 2.41 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ l’1 novembre 2005;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCCtr;
perseguito con decreto d’accusa del 13 febbraio 2006 n. DA 492/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 luglio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta i fatti, ma chiede la conferma della sospensione condizionale delle pene precedenti, illustrando la sua situazione personale e precisando di essersi trovato in una condizione psicologica difficile a seguito del divorzio dalla quale è uscito da qualche mese grazie all’aiuto degli psicologi e del curatore. Attualmente i suoi rapporti con ex-moglie e figli sono tornati a essere buoni. L’unico problema che ancora sussiste è legato alla situazione professionale, trovandosi egli in disoccupazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 giorni di detenzione e 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ l’1 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 492/2006 del 13 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, ma lo ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1450.00 totale