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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.07.2006 10.2006.86

19. Juli 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·864 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.25 - max 1.90 grammi/oo)

Volltext

Incarto n. 10.2006.86 DA 492/2006

Bellinzona 19 luglio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.25 max. 1.90 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 - max. 2.41 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ l’1 novembre 2005;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCCtr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 febbraio 2006 n. DA 492/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 19 luglio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale non contesta i fatti, ma chiede la conferma della sospensione condizionale delle pene precedenti, illustrando la sua situazione personale e precisando di essersi trovato in una condizione psicologica difficile a seguito del divorzio dalla quale è uscito da qualche mese grazie all’aiuto degli psicologi e del curatore. Attualmente i suoi rapporti con ex-moglie e figli sono tornati a essere buoni. L’unico problema che ancora sussiste è legato alla situazione professionale, trovandosi egli in disoccupazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 giorni di detenzione e 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti a __________ l’1 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 492/2006 del 13 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, ma lo ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       800.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1450.00       totale

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