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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.07.2007 10.2005.565

30 juillet 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·951 mots·~5 min·6

Résumé

Omesso di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 109'106.45 per il periodo 01.06.1997- 30.11.2003

Texte intégral

CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.565 DA 4204/2005

Bellinzona 30 luglio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

ACCU 1 ,  

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio del CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;

                                        fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;

                                        reato previsto dall’art. 217 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4204/2005 del  che propone la condanna:

1.       Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25/28 novembre 2005;

indetto                               il dibattimento 30 luglio 2007, al quale, , non si è presentato, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP e malgrado egli sia stato correttamente citato mediante ordinanza 9/11 luglio 2007 (cfr. verifica postale LSI __________), la quale è stata intimata l’11 luglio 2007, pervenuta il giorno successivo a __________ e trasmessa al nuovo domicilio di __________ il 13 luglio 2007, giorno in cui la citazione è stata formalmente notificata all’accusato; il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; la parte civile, , rappr. dalla sig.ra __________, si è regolarmente presentata al processo;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentita                              la parte civile, la quale chiede la conferma dell’importo di fr. 109106.45 come a conteggio 21 novembre 2003 agli atti del Ministero pubblico, indicato nel decreto di accusa;

posti                                 a giudizio, con il consenso della parte civile, i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1, , autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

                                 4.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile, e se sì in quale misura?

                                 6.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss., 47 ss., 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,

                                        per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 4500.00 (quattromilacinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 600.00 (seicento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                        3.  al versamento alla parte civile Ufficio CIVI 1, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);                                     

                                        4.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).

Comunica                        che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                            sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato                     è stato avvertito della sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  600.00            multa

                                         fr.                  250.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  250.00            spese giudiziarie

                                        fr.                1100.00            totale