CIVI 1
Incarto n. 10.2005.565 DA 4204/2005
Bellinzona 30 luglio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio del CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;
fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4204/2005 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25/28 novembre 2005;
indetto il dibattimento 30 luglio 2007, al quale, , non si è presentato, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP e malgrado egli sia stato correttamente citato mediante ordinanza 9/11 luglio 2007 (cfr. verifica postale LSI __________), la quale è stata intimata l’11 luglio 2007, pervenuta il giorno successivo a __________ e trasmessa al nuovo domicilio di __________ il 13 luglio 2007, giorno in cui la citazione è stata formalmente notificata all’accusato; il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; la parte civile, , rappr. dalla sig.ra __________, si è regolarmente presentata al processo;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma dell’importo di fr. 109106.45 come a conteggio 21 novembre 2003 agli atti del Ministero pubblico, indicato nel decreto di accusa;
posti a giudizio, con il consenso della parte civile, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1, , autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS,
per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
4. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile, e se sì in quale misura?
6. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss., 47 ss., 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,
per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 4500.00 (quattromilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 600.00 (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al versamento alla parte civile Ufficio CIVI 1, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);
4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).
Comunica che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannato è stato avvertito della sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale