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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.06.2006 10.2005.340

26 juin 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·583 mots·~3 min·2

Résumé

Cessione di un bastone tattico allungabile senza stipulare un contratto

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.340 DA 2402/2005

Bellinzona 26 giugno 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da:, dife1)  

prevenuto colpevole di         violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

                                        per aver ceduto a __________ un bastone tattico allungabile, senza stipulare il previsto contratto;

reato previsto                     dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. d, 11 cpv. 1 LArm;

fatti avvenuti                       a __________ agli inizi del 2003;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2402/2005 di data 27 giugno 2005 del che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla multa di fr. 200.-.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 luglio 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 26 giugno 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata                        all’accusato, oltre alla detenzione, la cessione del bastone tattico a persona rimasta ignota;

sentito                              il difensore, il quale chiede la riduzione della multa sottolineando in ogni caso che l’arma non è stata consegnata al signor __________;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                         1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere detenuto e ceduto a __________, subordinatamente a persona rimasta ignota, un bastone tattico allungabile, senza stipulare il previsto contratto.

                                        2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. d, 11 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere detenuto e ceduto a persona rimasta ignota un bastone tattico allungabile.

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  alla multa di fr. 200.-;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

                                        fr.                       220.00       multa

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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