Incarto n. 10.2005.340 DA 2402/2005
Bellinzona 26 giugno 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da:, dife1)
prevenuto colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per aver ceduto a __________ un bastone tattico allungabile, senza stipulare il previsto contratto;
reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. d, 11 cpv. 1 LArm;
fatti avvenuti a __________ agli inizi del 2003;
perseguito con decreto d’accusa n. 2402/2005 di data 27 giugno 2005 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.-.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 luglio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 giugno 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato, oltre alla detenzione, la cessione del bastone tattico a persona rimasta ignota;
sentito il difensore, il quale chiede la riduzione della multa sottolineando in ogni caso che l’arma non è stata consegnata al signor __________;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere detenuto e ceduto a __________, subordinatamente a persona rimasta ignota, un bastone tattico allungabile, senza stipulare il previsto contratto.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. d, 11 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere detenuto e ceduto a persona rimasta ignota un bastone tattico allungabile.
condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 220.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale