Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.06.2005 10.2005.121

8 juin 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·828 mots·~4 min·1

Résumé

spargimento illegale di liquame in una discarica adibita a deposito di inerti e su terreni privati.

Texte intégral

1. CIVI 1 1 patr. da: PR 1 2. CIVI 2 3. LESA 1    

Incarto n. 10.2005.121/rol DA 899/2005

Bellinzona 8 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)  

prevenuto colpevole di    1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

                                        per avere, a __________ (zona __________), nel corso del mese di maggio 2004, spandendo intenzionalmente ed illecitamente, in una discarica adibita a deposito di inerti e di proprietà del CIVI 2, fuori dalle acque un quantitativo di ca. 200 litri di liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, provocato un pericolo di inquinamento delle sorgenti situate più a valle;

reato previsto                     dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                    2.  contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque

                                        per avere, a __________ (zona __________), nel corso del mese di maggio 2003, spandendo su terreni gestiti da __________ (part. no. __________), un quantitativo imprecisato di liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, comunque in quantità esagerata e, con ciò provocando un danneggiamento momentaneo su circa il 40 % della cotica erbosa presente nelle particelle e così causando una diminuzione della resa foraggiera, sfruttato concime in modo non rispettoso dell'ambiente;

reato previsto                     dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla multa di fr. 1'000.--. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--. 3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio

                                                                                   sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

respinti                              i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi;

prodotti                              dalla difesa i seguenti documenti:

promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________,

lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano,

dal patrocinatore di parte civile:

lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI 1,

varie fotografie della zona,

viene data                          la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;

viene data                          la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole:

                                        1.1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

                                        1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla multa di fr. 200.-;

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto                             alla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento.

respinge                           la richiesta di ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                    fr.                            200.-          multa

                                    fr.                            100.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie                     

                                        fr.                      450.-          totale

10.2005.121 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.06.2005 10.2005.121 — Swissrulings