1. CIVI 1 1 patr. da: PR 1 2. CIVI 2 3. LESA 1
Incarto n. 10.2005.121/rol DA 899/2005
Bellinzona 8 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque
per avere, a __________ (zona __________), nel corso del mese di maggio 2004, spandendo intenzionalmente ed illecitamente, in una discarica adibita a deposito di inerti e di proprietà del CIVI 2, fuori dalle acque un quantitativo di ca. 200 litri di liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, provocato un pericolo di inquinamento delle sorgenti situate più a valle;
reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque
per avere, a __________ (zona __________), nel corso del mese di maggio 2003, spandendo su terreni gestiti da __________ (part. no. __________), un quantitativo imprecisato di liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, comunque in quantità esagerata e, con ciò provocando un danneggiamento momentaneo su circa il 40 % della cotica erbosa presente nelle particelle e così causando una diminuzione della resa foraggiera, sfruttato concime in modo non rispettoso dell'ambiente;
reato previsto dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 1'000.--. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--. 3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio
sulle sue eventuali pretese di risarcimento.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
respinti i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi;
prodotti dalla difesa i seguenti documenti:
promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________,
lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano,
dal patrocinatore di parte civile:
lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI 1,
varie fotografie della zona,
viene data la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;
viene data la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole:
1.1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque
1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto alla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento.
respinge la richiesta di ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale