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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.05.2005 10.2004.486

17 mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·679 mots·~3 min·1

Résumé

ripetuta circolazione malgrado la revoca (terza volta, risp. seconda davanti alla Pretura penale)

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.486/AMM 3999/2004

Bellinzona 17 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso dall’avv. __________ e dalla lic. iur. __________, __________)  

accusato di                       ripetuta circolazione malgrado la revoca

                                        per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Malaguti targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa il 28 maggio 2003 per un periodo indeterminato;

reato previsto                    dall'art. 95 n. 2 vLCS;

fatti avvenuti                      a __________ il 19 ottobre 2004 e in altre imprecisate località e date precedenti;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3999/2004 del 29 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

                                        1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto da espiare,

                                        2.  alla multa di fr. 500.–,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 3 dicembre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 17 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusato e i difensori; 

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                              il difensore, il quale chiede la derubricazione del reato in circolazione senza licenza ex art. 95 n. 1 LCS, giacché all’imputato è stata ritirata la licenza per un altro tipo di veicolo (automobile) rispetto a quello guidato indebitamente (scooter “cinquantino”); donde una condanna alla sola multa;

                                        in subordine, il difensore postula – considerate tutte le circostanze del caso specifico – una pena non superiore ai 30 giorni di arresto;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca o, in subordine, di circolazione senza licenza ex art. 95 n. 1 LCS;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena,

                                        2.3  se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso:

                                        –    alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico l’8 maggio 2002,

                                        –    alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale il 16 settembre 2003;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95 n. 2 vLCS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3999/2004 del 29 novembre 2004;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di arresto da espiare,

                                        2.  alla multa di fr. 500.–,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico l’8 maggio 2002,

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dal giudice della Pretura penale il 16 settembre 2003;

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna                           al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

      – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81036), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

                                        fr.                       500.–         multa

                                        fr.                       150.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.–         spese giudiziarie                     

                                        fr.                      800.–         totale

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