Incarto n. 10.2004.486/AMM 3999/2004
Bellinzona 17 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv. __________ e dalla lic. iur. __________, __________)
accusato di ripetuta circolazione malgrado la revoca
per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Malaguti targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa il 28 maggio 2003 per un periodo indeterminato;
reato previsto dall'art. 95 n. 2 vLCS;
fatti avvenuti a __________ il 19 ottobre 2004 e in altre imprecisate località e date precedenti;
perseguito con decreto d’accusa n. 3999/2004 del 29 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto da espiare,
2. alla multa di fr. 500.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 3 dicembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 17 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusato e i difensori;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale chiede la derubricazione del reato in circolazione senza licenza ex art. 95 n. 1 LCS, giacché all’imputato è stata ritirata la licenza per un altro tipo di veicolo (automobile) rispetto a quello guidato indebitamente (scooter “cinquantino”); donde una condanna alla sola multa;
in subordine, il difensore postula – considerate tutte le circostanze del caso specifico – una pena non superiore ai 30 giorni di arresto;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca o, in subordine, di circolazione senza licenza ex art. 95 n. 1 LCS;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso:
– alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico l’8 maggio 2002,
– alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale il 16 settembre 2003;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95 n. 2 vLCS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3999/2004 del 29 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di arresto da espiare,
2. alla multa di fr. 500.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico l’8 maggio 2002,
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dal giudice della Pretura penale il 16 settembre 2003;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81036), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 500.– multa
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 800.– totale